IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 853 del r.g. delle controversie in materia di lavoro,  previdenza  ed
 assistenza  obbligatoria dell'anno 1990, promossa da Militano Enrica,
 rappresentata e difesa dalla dott.  Gloria  Pieri,  ed  elettivamente
 domiciliata nello studio della stessa in Genova, via E. Raggio, 3/15,
 contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),  con
 sede  legale  in  Roma,  in personale del presidente, rappresentato e
 difeso dall'avv.  Paola  Cervetti  ed  elettivamente  domiciliata  in
 Genova, via XX settembre 8/20-21;
    All'esito dell'udienza di discussione del giorno 19 giugno 1990;
                     RILEVA IN FATTO ED IN DIRITTO
    Con  ricorso,  depositato  in  cancelleria il 23 febbraio 1990, la
 signora Militano Enrica esponeva:
      di essere stata dipendente della Soc. Italsider S.p.a. (ora Ilva
 S.p.a.) sino al 31 dicembre  1988,  allorquando  avevano  effetto  le
 dimissioni   rassegnate   ex  art.  5  della  legge  n.  48/1988,  di
 conversione del d.-l. n. 536/1987,  in  materia  di  prepensionamento
 femminile nel settore siderurgico;
      di  essersi la ricorrente dimessa all'eta' di anni 47 e un mese,
 fruendo di accredito contributivo  pari  ai  soli  anni  mancanti  al
 raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta';
      di  ritenere ingiusta l'erogazione di tale beneficio, e di avere
 in tal  senso  proposto  ricorso  al  comitato  provinciale  I.N.P.S.
 avverso il provvedimento di liquidazione, senza ottenere risposta;
    Tutto cio' premesso, la ricorrente chiedeva, in applicazione della
 pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1989 (e  nn.  137/1986  e
 498/1988),  ovvero  previa  rimessione  al  giudice delle leggi della
 questione di costituzionalita' dell'art. 5 della  legge  n.  48/1988,
 per  contrasto  con  gli  artt.  3,  37  e  38 della Costituzione, il
 riconoscimento di anzianita' contributiva, aumentata sino  alla  data
 di  compimento del sessantesimo anno di eta' o in subordine sino alla
 data di maturazione dei dieci anni di contribuzione  aggiuntiva,  con
 le conseguenziali condanne.
    Si  costituiva  ritualmente  l'I.N.P.S., eccependo la infondatezza
 della tesi attrice, di applicazione nella fattispecie della  sentenza
 della   Corte   costituzionale  n.  371/1989:  eccepiva  altresi'  la
 manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'   ex
 adverso  sollevata,  attesa  la  diversita'  tuttora  vigente di eta'
 pensionabile tra l'uomo e la donna nel mentre e' la  eta'  lavorativa
 ad essere uguale sia per luomo che per la donna.
    Rilevava infine come la tesi attrice prestasse il fianco a rilievi
 di costituzionalita', per volere mantenere fermo il punto  di  arrivo
 (sessanta  anni), anticipando solo per le donne il punto di partenza.
    Rilevava   infine   la  difesa  dell'I.N.P.S.  come  il  beneficio
 dell'accreditamento contributivo non possa essere calcolato su di una
 anzianita'  contributiva  superiore  a  2080  settimane  (40  anni di
 anzianita' contributiva), come invece sarebbe  avvenuto  in  caso  di
 accoglimento delle domande attrici.
    All'udienza 19 giugno 1990, la causa veniva discussa.
    Cio' premesso, si rileva.
    La norma regolatrice la subiecta materia e l'art. 5, quinto comma,
 della  legge  29  febbraio  1988,  n.   48,   di   conversione,   con
 modificazioni  del  d.-l.  n. 563/1988, che cosi' testualmente recita
 "In riferimento all'art. 1 della legge 31 maggio  1984,  n.  193,  le
 donne   dipendenti   del  settore  siderurgico  possono  accedere  al
 prepensionamento anche se hanno una  eta'  inferiore  a  50  anni,  e
 comunque  non  inferiore  ai  47  anni,  perche'  possono  far valere
 nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  ed  i  superstiti  300  contributi  mensili  ovvero  1.300
 contributi settimanali di cui rispettivamente, alle tabelle A)  e  B)
 allegate al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
    All'onere derivante, dall'applicazione del presente comma....".
    La  questione  di costituzionalita' prospettata dalla difesa della
 ricorrente e'  nella  specie  rilevante  in  relazione  alle  domande
 avanzate  in  via di subordine da parte ricorrente, di riconoscimento
 di  anzianita'  contributiva  aumentata  fino   a   dieci   anni   di
 contribuzione aggiuntiva, con le conseguenziali condanne.
    Non  incide  sulla  specie  quanto  eccepito dall'I.N.P.S., che la
 pensione non puo' che calcolarsi su anzianita' contributiva  di  2080
 settimane  (40  anni  di  contribuzione),  attesa  la  diversita' tra
 l'accreditamento contributivo aggiuntivo ed il calcolo della pensione
 sull'accreditamento   (comprensivo   dell'aggiuntivo);   di   talche'
 quest'ultimo puo' operare, nel rispetto  del  limite  suindicato,  su
 accreditamento eventualmente maggiore riconosciuto.
    Nella  fattispecie  non  puo'  intendersi  applicabile la sentenza
 della  Corte  costituzionale,  n.  371/1979,  che  ha  dichiarato  la
 incostituzionalita'  del  combinato  disposto  degli  artt. 16, della
 legge 23 aprile 1981, n. 155 e 1 della legge 31 maggio 1984, n.  193,
 nella  parte  in  cui  non  riconosce  alla  lavoratrice  del settore
 siderurgico, in caso di pensionamento anticipato, al  compimento  del
 cinquantesimo  anno  di  eta',  di  conseguire la medesima anzianita'
 contributiva sino a sessanta anni come per il lavoratore.
    La declaratoria di incostituzionalita' di cui al dispositivo della
 sentenza citata e' limitata alle norme impugnate,  e  limitata  dalla
 regola  della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (con la
 possibile deroga riconosciuta per effetto dell'art. 27 della legge n.
 87/1953, non adottata nella specie).
    La   questione  di  costituzionalita'  si  presenta  altresi'  non
 manifestamente infondata.
    Ed invero, se come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale
 (sentenza n. 137/1986, 498/88 e 371/89), l'eta' lavorativa e'  uguale
 sia  per  l'uomo  che per la donna, nel mentre il fatto che la stessa
 possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo
 anno  di  eta' "trova adeguata giustificazione nella necessita' della
 donna di soddisfare esigenze a  lei  peculiari  e  proprie  di  essa"
 (ordinanza  n.  703/1988;  se  l'aumento dell'anzianita' contributiva
 sino al limite dei dieci anni spetta ex legge 193/1984 al  lavoratore
 ed  altresi'  e'  stata  estesa sino al decennio alla lavoratrice, in
 forza della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989.
    Appare  fondato  il  dubbio  di  costituzionalita'  della norma in
 oggetto, interpretata nell'attuale diritto vigente, stante il  rinvio
 all'art.  1  della  legge  31  maggio  1984,  n. 193, che a sua volta
 richiama l'art. 16 della legge 23  aprile  1981,  n.  155  (il  quale
 riconosce  contribuzione aggiuntiva pari al periodo intercorrente tra
 la data di risoluzione dei rapporti e  quella  di  compimento  di  60
 anni,  se  uomini,  o 55 se donne), e pertanto con riconoscimento nel
 caso di contribuzione aggiuntiva massima di otto anni.
    La  diversita'  di  trattamento tra lavoratrici e lavoratori nello
 stesso settore non si presenta  sorretta  da  presupposti  specifici,
 tali  da  giustificare la diversita' riscontrata, ed e' da intendersi
 fondato il dubbio di costituzionalita', per violazione  dell'art.  3,
 primo  comma,  della Costituzione, del combinato disposto delle norme
 in oggetto (art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 1  della
 legge  31  maggio 1984, n. 193 e art. 5, quinto comma, della legge 31
 maggio 1984, n. 193), nella parte in cui alla prepensionata ex  della
 legge  n.  48/1988 non si riconosca accredito contributivo aggiuntivo
 in misura massima di dieci anni.
    Appare   altresi'  non  manifestamente  infondata  l'eccezione  di
 legittimita' del combinato disposto cit. in riferimento all'art.  37,
 primo  comma,  della  Costituzione,  quale  possibilita' per la donna
 lavoratrice di conseguire i medesimi benefici dell'uomo effetto della
 identita' dell'eta' lavorativa.